L’Italia potrebbe essere pronta a gestire la migrazione all'SDD
18/12/2009

Il trattamento delle autorizzazioni di addebito diretto attive è un capitolo importante della migrazione all'SDD. Nella quasi totalità dei paesi del SEPA, il legislatore ha autorizzato la continuità degli ordini già sottoscritti. Il passaggio all'SDD, tuttavia, andrà a rivoluzionare le prassi di gestione degli ordini, in particolare in Italia, in Francia o anche in Belgio, dove la responsabilità della loro conservazione era finora a carico del debitore (schema DMF); in Germania o nei Paesi Bassi, il problema è meno serio, dato che la banca del creditore gestisce già l'ordine di addebito diretto.

 

In Italia, il decreto di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento impone ai grandi fatturatori, nel momento in cui decidano di passare dal RID all'SDD, di informare i debitori con alcuni mesi di anticipo, verosimilmente da tre a sei mesi prima della migrazione. Una volta informati, i debitori avranno facoltà di opporsi all'SDD scegliendo una nuova modalità di pagamento per le proprie fatture; il loro eventuale silenzio varrà come assenso in relazione al nuovo metodo di pagamento europeo. Il passaggio all'SDD si annuncia facilitato in Italia, grazie all’AEA (Allineamento Elettronico Archivi), piattaforma elettronica che mette direttamente in relazione i creditori con le banche dei debitori per lo scambio e la verifica delle informazioni su autorizzazioni e ordini di addebito diretto. Inizialmente, i creditori che vorranno abbandonare il RID a vantaggio dell'SDD dovranno mettersi in contatto con le banche dei debitori mediante lAEA; queste ultime ritrasmetteranno l'informazione ai propri clienti mediante una comunicazione specifica inclusa negli estratti conto. Successivamente, le banche dei debitori centralizzeranno le eventuali richieste di annullamento degli ordini, per poi rivolgersi nuovamente ai creditori con una serie di ordini già convertiti al nuovo sistema, completi di una serie di informazioni essenziali per l'SDD (RID + IBAN in particolare).

 

Proseguo del dibattito in Francia

 

Il Belgio, che non dispone di uno strumento come lAEA italiano, ha optato per creare un database di ordini di addebito diretto comune (denominati "domiciliazione") gestito dalla Banca Centrale. La banca del debitore conserverà gli ordini cartacei archiviati, rimanendo responsabile per gli ordini sottoscritti nell'ambito del sistema di addebito diretto nazionale precedente; la palla passerà al creditore al momento della modifica di un ordine del quale sia stato eseguita la migrazione, o qualora il creditore faccia sottoscrivere al debitore un ordine SDD.

 

Il dibattito in Francia non è ancora concluso: la discussione a livello interbancario si è orientata, inizialmente, verso la responsabilità della gestione degli ordini nel formato precedente a carico del creditore o del suo fornitore di servizi. I tesorieri sociali, per il tramite della relativa associazione di categoria (AITI), si oppongono in toto a questo approccio. "Nel sistema di prelievi nazionali attuale, l’autorizzazione all'addebito diretto conservata dalla banca del debitore è l'unico "documento" che materializza il suo consenso alla movimentazione del conto, e l'ordinanza di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sui servizi di pagamento lo indica chiaramente. Occorre evitare che le banche ne approfittino per trasferire le proprie responsabilità sulle imprese. Questo tipo di modifica delle regole del gioco non è accettabile; questi principi generali di migrazione non devono venire imposti alle imprese" sottolinea l'associazione nella sua ultima pubblicazione mensile. Di fronte all'opposizione dei grandi fatturatori, poco entusiasti all'idea di dover raccogliere le autorizzazioni di addebito diretto oggi disperse tra tutte le banche dei loro clienti, tutto viene rimesso in discussione: "L'esito del dibattito è assolutamente incerto" sintetizza un operatore bancario. Fortunatamente, le banche francesi dispongono di un certo margine, dato che il SEPA Direct Debit non entrerà in vigore prima del 1 novembre 2010.

 

E.L.

 




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