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Dematerializzazione delle fatture: un nuovo formato per lo scambio EDI non sempre ritenuto indispensabile Stampa E-mail
19/02/2010

 

Nelle conclusioni formulate a fine anno, il gruppo di esperti della Commissione europea sulla fatturazione elettronica ha raccomandato l’adozione della norma UNCEFACT Cross-Industry Invoice v.2 (CII) per lo scambio di fatture sotto forma di file strutturati di tipo EDI. La generalizzazione di questa norma, messa a punto per rispondere alle esigenze delle imprese, in qualsiasi settore di attività, permetterebbe in particolare di migliorare l’interoperabilità fra le varie piattaforme di dematerializzazione fiscale che operano in Europa. Non è detto che l’idea debba necessariamente entusiasmare i fornitori di servizi di dematerializzazione, che al momento attuale non trattano questo formato.

 

 

Numerosi specialisti della dematerializzazione si interrogano sull’utilità della norma UNCEFACT, sottolineando quanto potrebbe essere difficile per uno standard garantire l’elasticità richiesta dalle esigenze specifiche delle imprese. « In genere, i formati sono determinati dai sistemi informativi degli ordinanti e dai vincoli derivanti dalle loro attività. Ad esempio, insieme ad altri dati specifici,  la grande distribuzione include sconti a cascata e tasse parafiscali, mentre il settore viaggi aggiunge la data di partenza », sottolinea Alexis Renard, presidente di b-process. In Italia, dove il governo auspica di imporre la fattura elettronica ai fornitori della pubblica amministrazione, sono già state attuate numerose iniziative settoriali di standardizzazione, in particolare nel settore farmaceutico.

 

Una delle critiche rivolte alla norma UNCEFACT è che la ricerca di interoperabilità attraverso una norma unica ignorerebbe la realtà del mercato in numerosi paesi europei; ad esempio, nel Regno Unito, in Belgio o in Spagna, dove società locali di primo piano (OB10, Certiposte e Edicom) sono riuscite a far assurgere il formato proprietario a livello di standard. Inoltre, la nascita del formato CII sarebbe sostanzialmente vantaggiosa per le nuove società e metterebbe in discussione parte degli investimenti mirati a far dialogare fra di loro le varie piattaforme… Per  Gianfranco Tabasso, vice-presidente dell’associazione italiana dei tesorieri d’impresa (AITI) e responsabile della commissione dei pagamenti dell’EACT (European Association of Corporate Treasurers), « Sarebbe preferibile basarsi sulla norma UBL 2.0. già ampiamente utilizzata dalle amministrazioni pubbliche, per promuovere l’interoperabilità a livello europeo. OASIS, l’organismo promotore della norma UBL, ha già messo a punto con questo formato circa una trentina di documenti utilizzati nella catena dei pagamenti (financial value chain) oltre alla fattura ».

 

Direttiva IVA

 

Fortunatamente, la promozione dell’UNCEFACT CII non è l’unica via seguita dalla Commissione europea per promuovere lo sviluppo della fattura elettronica. Il 28 gennaio 2009 Bruxelles ha adottato una proposta di modifica della direttiva « IVA ». Il progetto riconosce alla fatturazione elettronica lo stesso valore legale e fiscale della fatturazione cartacea in tutta Europa. A tal fine, la Commissione propone in particolare di armonizzare a sei anni il periodo di stoccaggio obbligatorio delle fatture elettroniche (in Italia devono essere conservate per 10 anni) e di unificare le regole per la consultazione delle fatture da parte delle amministrazioni fiscali competenti.

 

Malgrado l’obiettivo ambizioso, il testo non è comunque ancora stato adottato dal Consiglio dei ministri europei. Il dibattito si scontra su un articolo del progetto che annulla le attuali disposizioni legislative, che basano il riconoscimento della fattura elettronica su elementi tecnologici. Nella sua relazione, il gruppo di esperti delle Commissione europea esprime il parere che lo sviluppo della  fattura elettronica presso le PMI trovi un ostacolo nella forma elettronica, ritenuta complessa e costosa. Di fatto, Bruxelles propone di sopprimere l’articolo 233 dell’attuale legislazione europea.

 

Attualmente, questo articolo impone agli Stati membri di accettare la fattura elettronica se ne è garantita l’autenticità e l’integrità, in alternativa: da un meccanismo di forma elettronica, da uno scambio EDI o da un altro metodo a discrezione di ogni Stato membro. In nome della parità di trattamento giuridico della fattura cartacea e della fattura elettronica, l’eliminazione dell’articolo 233 permetterebbe di provare l’autenticità e l’integrità della fattura elettronica tramite controlli interni effettuati direttamente dall’impresa.

 « Si correrebbe comunque il rischio di non poter recuperare l’IVA sui propri acquisti se il metodo di controllo viene rifiutato dall’amministrazione fiscale. Bisogna eliminare gli elementi  di incertezza », sostiene Gianfranco Tabasso.

 

Firma elettronica

 

Numerose imprese ed editori dei sette paesi che utilizzano la firma elettronica (fra cui Germania, Spagna, Francia e Italia) auspicherebbero dunque che la presidenza spagnola dell’Unione europea favorisca un compromesso che espliciti chiaramente le regole a garanzia dell’autenticità e dell’integrità della fattura dall’inizio alla fine. Gianfranco Tabasso chiede che la direttiva si riferisca agli interventi di standardizzazione svolti dagli organismi di normalizzazione riconosciuti dall’UE (European Standardization Organisations): il CEN (Comitato europeo per la normalizzazione) e l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

 

Comunque si concluda il dibattito, restano valide le due soluzioni per la fatturazione elettronica utilizzate attualmente dai grandi corporate, Edifact per gli scambi EDI e il PDF firmato elettronicamente per gli scambi con le imprese che non sono in grado di leggere i file strutturati. « La proposta di direttiva non mette in discussione le caratteristiche specifiche della fattura, vale a dire la sua autenticità e la sua integrità», sintetizza Pascal Agosti, avvocato di Caprioli Associés.

 

Quanto basta per sollecitare le PMI a operare nell’ottica della dematerializzazione per poter usufruire immediatamente di risparmi sostanziali. « In media, dopo il passaggio alla dematerializzazione, constatiamo un risparmio del 60% dei costi di elaborazione delle fatture, oltre al miglioramento del rapporto cliente e a una riduzione delle controversie », sottolinea Eric Dubois, responsabile prodotto da Accelya. La fattura elettronica firmata in formato PFD, adatta alle esigenze delle PMI, potrebbe assistere prossimamente una piccola rivoluzione. Oggi, in Francia, questa modalità di dematerializzazione fiscale, spesso presentata come soluzione limitata in termini di integrazione dei dati nei sistemi informativi, può essere trasmessa con un file strutturato contenente i dati della fatturazione riconoscibili dagli ERP, grazie a un lavoro svolto dall’organismo per la normalizzazione GS1.

 

Dal momento che questa nuova legislazione europea non entrerà probabilmente in vigore prima del 2013, tenendo conto di tempi di trasposizione nelle legislazioni nazionali di due anni, il gruppo di esperti per la fatturazione elettronica invita le amministrazioni fiscali europee ad adottare prontamente le misure, previste in opzione nell’attuale direttiva IVA, volte a garantire l’equivalenza fra elettronico e cartaceo. Attualmente, in Italia, i decreti del 23 gennaio e del 20 febbraio 2004 autorizzano l’invio per via elettronica di fatture che non contengano macro istruzioni né codice eseguibile, previo accordo specifico con il destinatario. Non è richiesta la stampa della fattura su carta, ma il documento deve essere reso non modificabile tramite la firma elettronica qualificata e il riferimento alla data. Dal punto di vista fiscale, le fatture devono essere conservate sino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla richiesta di detrazione. Sotto il profilo del diritto civile, le fatture devono essere conservate dieci anni. 

 

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