| I tesorieri italiani guidano la fronda contro i difetti dell’SDD |
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| 18/12/2009 | |
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Sono molti i tesorieri preoccupati dal quadro normativo del SEPA Direct Debit, al punto che alcuni hanno pensato di improvvisarsi pirati informatici del sistema per dimostrare come sia facile compiere frodi con questo nuovo mezzo di pagamento europeo. Come spiega Massimo Battistella, responsabile “Account Receivables” di Telecom Italia, bisognerebbe chiedersi se «una società di servizi è in grado difendersi da un cliente, il cui conto è domiciliato all’estero, che contesta in malafede l’addebito diretto e ne ottiene il rimborso immediato dalla propria banca», e ironizza dicendo: «gli olandesi hanno l’abitudine di giocare alla lotteria pagando tramite addebito diretto. Per consolarsi delle perdite subite non dovranno fare altro che chiedere un rimborso della loro giocata!». Per quanto riguarda il caso specifico dei giocatori olandesi, il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) sta attualmente studiando la possibilità di creare un nuovo capitolato (rulebook) per gli addebiti diretti che prevede un importo definito in anticipo. Invece, per quanto riguarda i clienti in malafede, il diritto al rimborso immediato di qualsiasi addebito diretto non sollecitato, fino a tredici mesi dopo il pagamento, costituisce per l’impresa un rischio che in futuro renderà necessario lo smobilizzo di linee di credito conseguenti e costose, come avvertono già alcuni istituti di credito.
Il diritto al rimborso immediato, concesso in caso di contestazione di un SDD, è una forma di contropartita, per il consumatore, della decisione di generalizzare in tutta Europa il sistema di gestione del mandato affidata al creditore (Creditor Mandate Flow o CMF). Oggi in Italia, in Francia oppure in Belgio, i mandati di addebito diretto sono conservati dalla banca del debitore (Debtor Mandate Flow). Grazie a questa modalità di gestione dei mandati è possibile verificare rapidamente l’autorizzazione di un ordine di addebito diretto di un conto bancario prima del pagamento. Invece, nell’ambito dello schema CMF, la banca del debitore è costretta ad addebitare il conto del cliente in seguito all’ordine di addebito diretto, senza avere la possibilità di controllare la validità del mandato conferito al debitore.
Controllo dei mandati
La gestione del mandato dell’SDD solleva la questione del controllo degli ordini e dei mandati di addebito diretto prima del pagamento, al fine di limitare da una parte che essi vengano respinti e, dall’altra, le contestazioni. La comunità bancaria belga ha stabilito, di comune accordo con gli utenti dei mezzi di pagamento, che spetta alla banca del creditore verificare le informazioni contenute nel mandato (identità del debitore, IBAN, BIC) prima dell’invio dell’ordine di pagamento. Uno dei modi per assicurarsi dell’esistenza del conto potrebbe essere l’invio di un ordine di addebito diretto “in bianco”, per un importo uguale a zero. Il problema di questo tipo di soluzione è che causerebbe un intasamento dei canali di comunicazione. L’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa (AITI) invece intende spingersi oltre in materia di scambio di informazioni e di controllo dei mandati prima del pagamento. Il suo giudizio sulla situazione attuale è senza appello. «Non è possibile prevedere di intraprendere alcun investimento per migrare verso l’SDD fino a quando questo mezzo di pagamento non avrà raggiunto livelli di sicurezza e di efficacia identici a quelli dei suoi equivalenti locali», afferma Massimo Battistella. Per l’AITI, l’abbandono dello schema DMF è un errore a cui bisognerà porre rimedio durante la prossima revisione del capitolato dell’SDD. Nel frattempo, i tesorieri e le banche italiane vorrebbero che l’EPC convalidasse la loro proposta di servizi aggiuntivi (AOS) per l’SDD.
Il progetto, di cui bfinance si è regolarmente fatta portavoce, è chiamato SEDA o “SEPA Compliant Electronic Database Alignment”. Si tratta di uno strumento la cui filosofia si basa sulla simmetria d’informazione tra le diverse parti interessate allo scopo di verificare i mandati. Il SEDA presuppone quindi l’esistenza di due database speculari, contenenti le informazioni relative ai mandati, uno presso il creditore e l’altro presso al banca del debitore, con una piattaforma che collega tra loro i diversi database consentendo quindi lo scambio di informazioni sui termini di riferimento del mandato subito dopo la sua emissione e prima del primo addebito diretto. Ogni debitore verrà così informato della registrazione del mandato sul proprio conto. Ma la piattaforma permette inoltre di scambiare informazioni in caso di modifica del mandato e di aggiornare i database di conseguenza. Infine, il SEDA consentirebbe di integrare nei database una serie di informazioni specifiche, come l’importo massimo autorizzato per l’addebito diretto, la data del primo e dell’ultimo addebito diretto, la durata di validità del mandato, ecc.
Commissione d’interscambio
I tesorieri francesi, che si erano opposti alla generalizzazione dello schema CMF per l’SDD, potrebbero lasciarsi conquistare dalla proposta dell’AITI e fornire il loro sostegno. Riguardo al progetto SEDA, resta comunque in sospeso la questione di chi sosterrà i costi del servizio fornito dalla banca del debitore, un problema reso ancora più difficile da risolvere dal fatto che la Commissione europea, pronta a sostenere le iniziative di miglioramento dell’efficacia del sistema di addebito diretto SEPA, è fermamente contraria a qualsiasi commissione interbancaria multilaterale sull’SDD.
I tesorieri italiani si dimostrano invece più disponibili a trovare un accordo in merito, in quanto ritengono che una commissione interbancaria multilaterale resti il miglior modo di compensare i costi sostenuti dalla banca del debitore in caso di addebito diretto. Come fa notare Gianfranco Tabasso, vicepresidente dell’AITI e coordinatore della commissione pagamenti dell’Associazione europea dei tesorieri d’impresa (EACT): «Se, in futuro, le banche faranno pagare gli addebiti diretti ai privati come conseguenza del divieto di applicazione delle commissioni d’interscambio, diventerà difficile e costoso per le grandi società di servizi incitare i propri clienti ad accettare questo metodo di pagamento concedendo ristorni». Tabasso conclude affermando che: «In Italia, i creditori e i consumatori sono favorevoli al concetto della MIF a condizione che sia trasparente. Ciò implica innanzitutto che tale commissione sia negoziata tra le banche e gli utenti di mezzi di pagamento, eventualmente sotto l’egida della banca centrale. È poi necessario conoscerne il metodo di calcolo e il suo andamento rispetto alla crescita dei volumi. Se verranno rispettate tali condizioni, a nostro parere la MIF non potrà in alcun modo essere considerata contraria al diritto europeo della concorrenza». |
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