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Tutto quello che dovete assolutamente sapere sulla PSD Stampa E-mail
10/09/2009

 

Questo documento avrebbe potuto chiamarsi “tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla PSD, senza mai osare chiederlo”, ma i membri del gruppo di esperti riuniti sotto l’egida della Federazione Bancaria Europea (EBF), dell’associazione europea delle banche cooperative (EACB) e del Consiglio Europeo dei Pagamenti (EPC) hanno preferito denominarlo più sobriamente “Guida applicativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento”. Destinata ad assistere le banche nell’interpretazione del nuovo quadro legislativo dei pagamenti in Europa, la guida fornisce risposte dettagliate su svariati temi, quali l’ambito di applicazione della direttiva, le deroghe previste per la clientela aziendale, le disposizioni in materia di valuta e, infine, le nuove norme di ripartizione delle spese di una transazione.

 

 

Ambito di applicazione e leg-out

 

La PSD viene ad armonizzazione le modalità di gestione, in Europa, dei pagamenti effettuati tramite carta di debito/credito, bonifico e addebito diretto, nonché le rimesse e i prelievi di cash. Interessa inoltre i pagamenti effettuati tramite un operatore telecom. Non rientrano nell’ambito della direttiva solo i pagamenti tramite assegno nonché alcuni pagamenti specifici associati ai servizi titoli, come il versamento di dividendi. Peraltro, la direttiva introduce una nuova categoria di soggetti, i prestatori di servizi di pagamento che, a seconda degli Stati membri, si troveranno o meno a dipendere direttamente dal supervisore bancario.

 

La direttiva entrerà in vigore il 1° novembre prossimo in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea, nonché in altri tre Paesi membri dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Svizzera, pur essendo membro della zona SEPA, non applicherà le disposizioni della PSD. E’ già stata recepita nel diritto francese in luglio tramite ordinanza.

 

Le disposizioni della PSD interessano sostanzialmente i pagamenti fra due prestatori di servizi situati nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Analogamente, perché si applichi la direttiva, è necessario che il pagamento sia in euro o nella divisa di un Paese che applica la direttiva. Vi sono comunque alcuni casi in cui si applica la direttiva qualora uno dei due prestatori di servizi di pagamento si trovi in un Paese che non rientra nel quadro europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione della direttiva è nota come “leg-out”.

 

Gli obblighi relativi ai giorni di valuta previsti dall’articolo 73 rientrano in questi casi. Ricordiamo che la legislazione europea prevede che il giorno di valuta a credito non può essere posteriore a quello del giorno in cui il pagamento viene accreditato sul conto della banca del beneficiario. Analogamente, il giorno di valuta a debito del conto del soggetto pagante non può essere anteriore al giorno in cui l’importo è addebitato sul conto. Ogni diversa prescrizione non avrà alcun valore.

 

Alcuni Stati membri hanno esteso o pensano di estendere il concetto di “leg-out”  ad altri articoli della PSD nei rispettivi testi di recepimento, in particolare Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Repubblica Ceca e Svezia. La Spagna prevede in particolare che le regole della PSD si applichino a tutti i pagamenti effettuati nel suo territorio, a prescindere dalla divisa. In Francia, il leg-out si applica al regime delle transazioni non autorizzate, nonché ad alcuni obblighi di informazione previsti al titolo III della direttiva. In Germania, il legislatore prevede di estendere a partner stranieri gli articoli da 54 a 61, da 64 a 66 e da 74 a 78 della direttiva (norme relative alle autorizzazioni di pagamento, al ricevimento degli ordini e al diritto di regresso).

 

 

Opt-out

 

Le disposizioni della direttiva relative ai giorni di valuta pongono fine ai sistemi di remunerazione dei servizi di cash management basati sul float. Di fatto, il G + 1 non è più possibile. I corporate non possono derogare a questa regola, la legge essendo comunque pensata “per proteggere i consumatori”. In compenso, la direttiva riconosce ai prestatori di servizi di pagamento il diritto di derogare, per le persone giuridiche, ad alcuni obblighi di informazione relativi all’esecuzione delle transazioni. Le modalità di informazione adottate dovranno essere riportare chiaramente nel contratto di servizio stipulato dalla banca con la clientela.

 

Condivisione delle spese

 

La ripartizione degli oneri relativi a una transazione fra le parti è uno degli altri punti trattati nel documento della EBF. Si ricorda dunque che la PSD definisce chiaramente che il soggetto pagante e il beneficiario di una transazione devono sostenere gli oneri dei rispettivi prestatori per l’avvio di una transazione. Viene generalizzata la modalità “SHARE” e la modalità “OUR” è autorizzata solo nel caso specifico di una transazione che necessiti di un’operazione di cambio. Infine, per quanto riguarda le modalità di rimborso delle transazioni che non siano state prima autorizzate dal soggetto pagante, contrariamente a quanto si ritiene comunemente, la guida applicativa sottolinea che, in caso di contestazione, la banca non è autorizzata a rimborsare immediatamente una transazione non autorizzata. In caso di sospetta frode, il prestatore di servizi di pagamento può prendersi il tempo necessario per indagare sulla buona o cattiva fede del cliente. Rischia comunque di incorrere in sanzioni qualora il rimborso tardasse ad essere effettuato in mancanza di prova della cattiva fede del soggetto pagante.

 

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