Siete qui : Home arrow Prima Paginaarrow Sezioniarrow Tesoreriaarrow Belgio: come funzionano gli interessi nominali sul capitale
Belgio: come funzionano gli interessi nominali sul capitale Stampa E-mail
28/05/2009

 

1/ A che punto siamo con la soppressione del regime di centri di coordinamento in Belgio?

La soppressione del regime dei centri di coordinamento in Belgio è stata decisa dalla Commissione europea che lo considera un sistema di aiuti governativi incompatibile con il mercato comune.  In poche parole, dal 2002 non vengono più creati nuovi centri di coordinamento e il rinnovo delle autorizzazioni è stato interrotto il 31 dicembre 2005. I centri ancora in attività lo resteranno fino al 31 dicembre 2010, data in cui tale regime scomparirà definitivamente.

 

2) In cosa consiste il nuovo regime fiscale di deduzione concessa per il capitale di rischio comunemente denominato regime degli interessi nominali sul capitale?

Secondo la “deduzione fiscale concessa per il capitale di rischio”, adottata nel giugno 2005 e applicabile agli esercizi contabili con inizio il 1° gennaio 2006, le società possono dedurre dai propri utili imponibili una quota del loro capitale proprio, proteggendo così una parte dei profitti. Da cui il nome di interessi nominali (cioè ipotetici). L’imposta sulle società da versare viene quindi calcolata sull’utile al netto di tale deduzione.

 

La deduzione degli interessi nominali sul capitale è applicabile a tutte le aziende assoggettate all’imposta sulle società, ossia le società belghe, le stabili organizzazioni di società estere in Belgio, i beni immobili belgi di società estere.

 

Sono invece escluse dall’applicazione le società che beneficiano già dei centri di coordinamento fino al 2010, le società di investimento (SICAV & SICAF) e le compagnie marittime.

 

La deduzione degli interessi nominali sul capitale (o NID, notional interest deduction) viene calcolata come segue: (capitale proprio - poste escluse) x tasso.

 

La base di deduzione è il capitale proprio rettificato con l’esclusione delle seguenti poste:

 

- le plusvalenze da rivalutazione;

 

- i contributi finanziari in conto capitale;

 

- le azioni proprie;

 

- le azioni e le partecipazioni considerate come immobilizzazioni finanziarie;

 

- le azioni di società di investimento o i dividendi che beneficiano dell’esonero fiscale applicabile alle partecipazioni ed infine i beni che possono essere destinati a stabili organizzazioni di società estere e a un bene immobile estero.

 

A questa lista si aggiungono tre deduzioni dirette a combattere gli abusi:

 

- i beni strumentali il cui costo eccede palesemente i bisogni dell'impresa (prodotti di lusso, automobili, …);

 

- i beni detenuti come investimenti passivi che, per loro natura, non sono destinati a produrre un reddito periodico (gioielli);

 

- i beni immobili concessi in utilizzo ai direttori o ai loro familiari.

 

La percentuale di deduzione applicabile è determinata sulla base del tasso di interesse medio pagato sulle obbligazioni decennali belghe a tasso fisso e senza rischio (OLO). Per l’esercizio contabile iniziato il 1° gennaio 2008, il tasso applicabile è pari al 4,307% per i grandi gruppi e del 4,807% per le piccole e medie imprese.

 

Il tasso degli interessi nominali non può scostarsi di oltre l’1% dal suddetto tasso applicabile e in ogni caso non può superare il 6,5%. Per favorire le PMI, il tasso di deduzione degli interessi viene maggiorato dello 0,5%. Le PMI possono in seguito scegliere tra la deduzione degli interessi nominali e la destinazione a riserva per investimenti futuri. I due provvedimenti non sono cumulabili. Un’impresa che decide per la destinazione a riserva per investimenti futuri deve rispettare un termine di tre anni prima di poter beneficiare degli interessi nominali (ossia l’anno in cui avviene la destinazione a riserva più i due anni successivi).

 

3) Quali sono gli effetti e gli obiettivi della deduzione degli interessi nominali sul capitale?

Il primo obiettivo di questa nuova misura fiscale è di creare un meccanismo di deduzione fiscale per il capitale proprio, sull’esempio degli oneri deducibili sull’indebitamento, incoraggiando le società a utilizzare un finanziamento mediante capitale proprio per evitare l’eccessivo ricorso all’indebitamento e migliorare così la loro solvibilità. Il secondo obiettivo è di diminuire l’aliquota di imposizione effettiva delle società (attualmente pari al 33,99%, questo tasso potrebbe avvicinarsi al 25%).

 

Per finire, l’ultimo obiettivo era di trovare un’alternativa ai centri di coordinamento.

 

4/ Quali sono le differenze e i punti in comune con il regime dei centri di coordinamento?

Come si posiziona questo vantaggio fiscale rispetto ad altri paesi noti per accogliere i centri finanziari?

 

L’unica similitudine tra il regime dei centri di coordinamento e quello della deduzione degli interessi nominali sul capitale è nello scopo iniziale: entrambi mirano a ridurre la base imponibile delle aziende.

 

Esistono due differenze principali tra il regime fiscale dei centri di coordinamento belgi e il nuovo regime di deduzione degli interessi nominali. La prima è che il regime fiscale non è omogeneo. La fiscalità dei centri di coordinamento è, infatti, basata su un “cost plus”, ossia sugli utili stimati (o “cost plus”), ai quali si applica una determinata percentuale di oneri di gestione (ad eccezione degli oneri finanziari e dei costi del personale) più un’imposta annua di 100.000 euro per i “diritti di successione”, applicabile conformemente allo statuto di tali centri. Il tasso d’imposizione medio di queste strutture per il 2005 era stato calcolato intorno all’1%.

La seconda differenza deriva dallo statuto fiscale. Gli “interessi nominali” sono infatti un regime di diritto comune applicabile a tutte le imprese, belghe ed estere, dalle PMI alle multinazionali, mentre il regime dei centri di coordinamento era applicabile solo alle imprese estere sulla base di un’autorizzazione concessa per 10 anni e rinnovabile.

 

Il nuovo regime belga di deduzione degli interessi nominali sul capitale è ben posizionato rispetto ai regimi “privilegiati” di altri paesi europei, dato che l’aliquota d’imposta effettiva è pari a circa il 6%. Il Belgio beneficia inoltre di accordi favorevoli con Stati Uniti, Hong Kong e India. Per quanto riguarda il Lussemburgo, la holding del 29 è ostacolata in tutte le altre legislazioni fiscali e l’aliquota d’imposta si avvicina al 15%. Il Lussemburgo beneficia di accordi favorevoli con altri paesi ma prevede il pagamento di un’imposta di registro ad ogni aumento o diminuzione di capitale.

I Paesi Bassi stanno studiando un regime alternativo agli interessi nominali. L’Olanda resta interessante grazie al suo regime di holding con filiale in Svizzera, dato che l’aliquota d’imposta si aggira tra il 4% e il 6%.  Inoltre il regime di ritenuta alla fonte è molto vantaggioso. Tuttavia, come in Lussemburgo, anche qui esiste un’imposta di registro. Per quanto riguarda la Svizzera, l’aliquota d’imposta effettiva si aggira tra il 2% e il 5% in alcuni casi, ma esistono molte restrizioni che possono provocarne l’aumento. Bisogna inoltre fare i conti con le imposte cantonali. Per concludere, l’Irlanda presenta un regime di diritto comune con un tasso del 12,5% per i redditi patrimoniali e del 25% per l’utile straordinario.

 

M.N.

 

 


ITALIAN ::: A lire aussi ::: ITALIAN



© bfinance. Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto pubblicato sui nostri differenti supporti editoriali (sito internet, conferenze, presentazioni, pubblicazioni cartacee) deve essere utilizzato esclusivamente a scopo personale e per finalità non commerciali. Qualsiasi copia, riproduzione, traduzione, diffusione (anche da formato elettronico a cartaceo e viceversa) è proibita e deve essere sottoposta all’autorizzazione dell’editore. E’ necessario definire accordi specifici con bfinance per essere autorizzati a diffondere il contenuto delle pubblicazioni di bfinance. Per eventuali richieste ed approfondimenti, vi preghiamo di contattare Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo